n.20:”Nell’era della transizione energetica, il ‘diritto umano al clima’ si declina non solo in termini sostanziali di protezione e tutela contro l’inerzia pubblica e privata ‘catturata’ dagli interessi economici fossili (come prevalentemente rivendicato nelle “Litigation Strategies” davanti alle Corti).
Esso opera anche in termini procedurali di autonomia e partecipazione nelle scelte energetiche connesse ai propri bisogni. In tale prospettiva, il “diritto umano al clima” coincide con il c.d. “diritto all’energia a Km0”, ossia con la volontà di non dipendere da Stati e gruppi di produzione e pressione, interessati a imporre scelte di approvvigionamento energetico, funzionali non ai bisogni comuni ma al profitto proprio. Di conseguenza, il “diritto all’energia a Km0” descrive pure una prospettiva di democrazia dal basso nella produzione e nell’uso dell’energia (la c.d. “democrazia energetica” dei “Prosumers”). Finalmente, a livello europeo, è stato intrapreso questo cammino, utile al futuro stesso della democrazia e alla diffusione del civismo responsabile. La c.d. “Direttiva rinnovabili”, con gli artt. 21 e 22, apre la strada.
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