n.194: LA SCIENZA E LA TECNICA DI FRONTE ALLA DISCREZIONALITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA: PRINCIPIO DI “NON CONTRADDIZIONE” E DIRITTO ALLA SALUTE, di Emilio Castorina
Se la scienza non può rispondere alla domanda di come dovremmo vivere e cosa dovremmo fare, a quali ultimi e più alti valori dovremmo orientare la nostra vita, essa diviene, tuttavia, il necessario presupposto per scelte politiche ragionevoli. Il fondamento delle decisioni che devono necessariamente rifarsi ai dati della scienza e della tecnica riposa nel principio di “non contraddizione” tra legislazione positiva e fenomeno naturale scientificamente osservato. Il Parlamento, come già ammonì Montesquieu, non è destinato a operare come “onnipotente arbitro del divenire umano”, ma quale “accorto interprete della «natura» del suo Stato e dell’esprit général del suo popolo” ed è per questa ragione che le leggi positive non possono infrangere l’ordine naturale delle cose. Negli ordinamenti contemporanei, il principio di “non contraddizione” della legge politica rispetto alla legge naturale si caratterizza per contenuti assiologici che sono il dato più sensibile delle odierne democrazie costituzionali. Durante la pandemia da Covid-19, la discrezionalità nella imposizione degli obblighi vaccinali è stata esercitata alla luce delle condizioni sanitarie ed epidemiologiche, così come accertate dalle autorità preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che devono guidare, appunto, il Legislatore nell’esercizio delle proprie scelte politiche, sì da consentire, eventualmente, alla Corte costituzionale, com’è accaduto, di valutare la non irragionevolezza e la non sproporzionalità dell’introduzione di obblighi in tale senso e delle specifiche conseguenze che la legge parlamentare abbia voluto far conseguire alla violazione di esso.